Il diritto e la norma giuridica
Il diritto è l'insieme dei comandi rivolti ai consociati (la società) per dare ordine alla convivenza, organizzare le attività e disciplinare la vita sociale. Lo strumento con cui il diritto opera è la norma giuridica, che regola i comportamenti dei cittadini e serve a risolvere le controversie.
Perché una norma sia davvero "giusta" e non favorisca o danneggi arbitrariamente qualcuno, deve possedere tre caratteristiche fondamentali:
- Generale: si indirizza a tutti i soggetti, non a persone specifiche;
- Astratta: fa riferimento a situazioni ipotetiche, non a un caso concreto già avvenuto;
- Obbligatoria: la sua violazione comporta delle conseguenze (sanzioni).
Le norme si dividono inoltre in prescrittive (impongono un comportamento e prevedono sanzioni per l'inosservanza) e permissive (lasciano al soggetto la libertà di scegliere come comportarsi).
Due principi guidano la formulazione e l'applicazione delle norme:
- Principio di eguaglianza: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
- Principio di imparzialità: obbliga i pubblici poteri ad applicare le leggi in modo uniforme, senza favorire o svantaggiare determinati individui.
L'insieme organico di tutte le norme giuridiche costituisce l'ordinamento giuridico, che comprende sia i rapporti tra organi dello Stato sia quelli tra Stato e cittadini.
La gerarchia delle fonti del diritto
Il sistema normativo italiano è organizzato secondo una gerarchia delle fonti: le fonti di rango superiore prevalgono su quelle inferiori sotto due profili, la forza di resistenza e la forza di equivalenza.
1942
Entra in vigore il Codice civile
1948
Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana
Il sistema può modificarsi nel tempo attraverso diversi fenomeni:
- Abrogazione: un atto normativo ne elimina un altro;
- Interpretazione: si ricava un senso da una disposizione esistente;
- Intervento della Corte costituzionale: la Corte valuta la conformità della norma alla Costituzione; se la norma è incostituzionale viene eliminata, con conseguente mutamento dell'ordinamento.
Le fonti del diritto sono tutti gli atti, fatti e comportamenti idonei a creare una regola. Esse non sono sullo stesso piano ma disposte secondo una scala gerarchica:
| Posizione | Fonte |
|---|---|
| 1° | Costituzione e leggi costituzionali |
| 2° | Fonti e convenzioni europee/internazionali |
| 3° | Legge ordinaria (emanata da Parlamento o Governo tramite decreto legge) |
| 4° | Leggi secondarie (leggi regionali) |
| 5° | Leggi terziarie (leggi provinciali o comunali) |
| 6° | Usi e consuetudini |
Quando due norme applicabili a una stessa controversia sono in contrasto, il giudice risolve il conflitto seguendo tre criteri di interpretazione, in ordine di priorità:
- Criterio gerarchico: la norma di rango superiore prevale su quella inferiore;
- Criterio cronologico: se il primo criterio non è applicabile, prevale la norma più recente;
- Criterio di specialità: se nemmeno il cronologico risolve il conflitto, prevale la regola speciale su quella generale.
Vediamo ora nel dettaglio le singole fonti:
- Costituzione: al primo posto perché esprime i principi fondamentali dell'ordinamento e getta le basi della democrazia repubblicana;
- Leggi ordinarie: devono sottostare alla Costituzione; se ritenute non conformi vengono dichiarate invalide. Le norme principali del diritto privato sono contenute nel Codice civile del 1942, poi modificato da leggi successive;
- Leggi regionali: emanate solo per le materie stabilite dalla Costituzione, non possono contrastare con leggi ordinarie o costituzionali né con leggi di altre regioni. Le regioni a statuto speciale hanno un'autonomia legislativa più ampia; le leggi regionali emanate fuori dai limiti fissati sono invalide, e la loro invalidità è accertata dalla Corte costituzionale;
- Regolamenti: nel diritto privato rilevano soprattutto i regolamenti di esecuzione, che disciplinano l'applicazione delle leggi statali e regionali specificandole e completandole;
- Usi e consuetudini: nascono dalla tradizione e dalla pratica costante degli interessati.
Diritto pubblico e diritto privato
L'ordinamento giuridico si suddivide in due grandi branche, distinte per l'oggetto che regolano.
| Diritto pubblico | Diritto privato |
|---|---|
| Ha per oggetto l'organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni) e degli altri enti pubblici | Regola i rapporti giuridici fra privati, sia in campo personale che patrimoniale |
| Riguarda enti muniti di poteri di supremazia, con agevolazioni e privilegi particolari, sottoposti a controlli permanenti | Regola anche l'organizzazione e l'attività di società, associazioni e altri enti privati |
| Comprende anche i rapporti tra questi enti quando emerge la supremazia dell'ente pubblico e la soggezione del privato | — |
Le situazioni giuridiche soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni che connotano le persone giuridiche attive e passive per effetto dell'applicazione di norme o leggi. Si distingue tra:
- Situazione giuridica attiva: quella in cui si trova la parte avvantaggiata;
- Situazione giuridica passiva: quella in cui si trova la parte svantaggiata.
Rientrano in questa categoria diritto, obbligo, potere, dovere, onere e interesse legittimo.
I diritti soggettivi si distinguono in tre tipi principali:
- Diritti assoluti: valgono nei confronti di tutti ("erga omnes"), come i diritti reali o i diritti della personalità; il soggetto passivo è tutelato da un dovere generico di astensione;
- Diritti relativi: la pretesa è tutelata verso specifici soggetti, come nei diritti di obbligazione; il soggetto passivo è vincolato dalla figura dell'obbligo;
- Diritti potestativi: consistono nel potere di modificare la situazione giuridica di un altro soggetto; il soggetto passivo si trova in stato di soggezione.
Le altre situazioni giuridiche soggettive sono:
- Obbligo: comportamento giuridicamente dovuto a fronte della presenza di un diritto altrui; a ciascun diritto corrisponde un obbligo;
- Potere: possibilità di un soggetto di influire sulla sfera giuridica altrui, indipendentemente dal comportamento di quest'ultimo;
- Onere: comportamento a cui si è tenuti se si vuole ottenere un risultato favorevole previsto dall'ordinamento; il soggetto è libero di tenerlo o no, e per questo si distingue dall'obbligo e dal dovere (la cui inosservanza comporta una sanzione);
- Dovere: comportamento imposto direttamente dalla norma;
- Interesse legittimo: pretesa del privato che la Pubblica Amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, così da poter conseguire un diritto soggettivo (ad esempio, la corretta gestione di un bando pubblico).
Atti e fatti giuridici
Atti e fatti servono a disciplinare, secondo il diritto, determinate situazioni giuridiche soggettive. Il diritto distingue fatti costruiti dal diritto e fatti non costruiti dal diritto, ma a entrambi può attribuire rilevanza (la morte, ad esempio, è un fatto sia naturale che giuridico).
I fatti giuridici in senso stretto sono quelli in cui manca del tutto la volontà umana (es. un fulmine, la morte) oppure in cui tale volontà gioca un ruolo indifferente.
Capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e di volere
La soggettività giuridica si ha quando si è titolari di quelle capacità che consentono di essere titolari di situazioni giuridiche e di poter agire. Il soggetto è chi possiede i requisiti richiesti dall'ordinamento per essere titolare di una situazione giuridica e per poter agire; la persona fisica è la figura più completa a cui viene riconosciuta questa prerogativa.
- Nascita
- acquisizione della capacità giuridica
- titolarità di situazioni giuridiche
- morte
- cessazione della capacità giuridica
Un neonato, ad esempio, può essere titolare di una proprietà proprio perché dispone di capacità giuridica. Anche al concepito possono essere riconosciuti alcuni diritti (come la successione ereditaria tramite testamento), ma non ha ancora vera capacità giuridica: la legge condiziona quei diritti all'evento della nascita, che è il momento in cui il diritto diventa effettivo.
- I diritti personalissimi appartengono alla persona e cessano con la morte;
- I diritti indisponibili si acquisiscono con la capacità giuridica e non possono essere cedibili (es. libertà, salute, personalità).
Per capire la distinzione, occorre chiarire due termini:
- Un atto è valido quando rispetta i requisiti previsti dalla legge;
- Un atto è efficace quando è idoneo a produrre effetti.
La persona giuridica è una funzione del diritto: il diritto crea una soggettività a partire da una situazione, quindi la persona giuridica non è necessariamente una persona fisica. L'autonomia privata è la libertà del soggetto di gestire la propria sfera patrimoniale come meglio crede.
Le tutele per l'incapacità
L'ordinamento distingue due grandi ambiti di carenza: la carenza della capacità di intendere e di volere, e la carenza accertata della capacità di agire.
1. Carenza della capacità di intendere e di volere. Si distinguono due situazioni:
- Incapacità dichiarata: è stata dichiarata dal giudice;
- Carenza accertata della capacità: il soggetto è dichiarato capace, ma in quel momento specifico si riconosce che non lo era (es. era sotto l'effetto di alcool o stupefacenti).
2. Carenza accertata della capacità di agire. L'ordinamento prevede tre strumenti di protezione:
| Strumento | Caratteristiche |
|---|---|
| Interdizione | Conseguenze molto rilevanti: viene nominato un tutore che rappresenta l'incapace; perdita della capacità di agire con annullabilità degli atti |
| Inabilitazione | Il soggetto non perde del tutto la capacità di agire, ma per alcuni atti (es. straordinaria amministrazione) serve un curatore, che può far annullare l'atto |
| Amministrazione di sostegno | Va applicata con preferenza sugli altri due strumenti; ha portata più limitata e può essere disposta anche solo per un periodo limitato |
Il minore incapace è invece protetto dalla potestà genitoriale: sono i genitori a doversi occupare di lui e a proteggerlo.
Scomparsa, dichiarazione di assenza, morte presunta
Quando di una persona non si hanno più notizie, l'ordinamento interviene per proteggere i suoi diritti attraverso un percorso graduale, disciplinato da tre articoli del Codice civile.
- Scomparsa
- nomina di un curatore (art. 48)
- dopo 2 anni: riconoscimento della scomparsa (art. 49)
- dopo 2 anni: dichiarazione di assenza (art. 50)
- dopo 10 anni dall'ultima notizia: dichiarazione di morte presunta
- Art. 48: può essere nominato un curatore da un giudice, che cura il patrimonio dello scomparso e i rapporti giuridici che lo riguardano;
- Art. 49: trascorsi 2 anni dalla scomparsa, chi ne ha diritto può chiedere il riconoscimento della scomparsa;
- Art. 50: dopo altri 2 anni, gli eredi possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza: lo scomparso viene trattato come se fosse morto e gli eredi possono ottenere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (usufruendone), ma non possono disporne (es. venderli), salvo autorizzazione del tribunale per un bisogno essenziale ed evidente.
Da questa situazione possono emergere due esiti:
- Si accerta la morte effettiva dell'assente (ad esempio, si trova il cadavere): se non si conosce il momento esatto, si presume che la morte coincida con l'ultima notizia disponibile;
- L'assente ritorna, oppure se ne trova prova dell'esistenza (art. 56): in questo caso gli tornano tutti i beni di sua proprietà e gli eredi cessano di godere delle rendite. Se l'assenza era volontaria o non giustificata, il "finto scomparso" perde alcuni diritti (es. le rendite già passate agli eredi non gli sono dovute).
Se la persona dichiarata morta presunta ritorna, o si ha prova della sua esistenza (art. 66), recupera tutti i suoi beni e il secondo matrimonio del coniuge si annulla (ma gli effetti civili già prodotti rimangono salvi). Se invece si accerta effettivamente la morte, il secondo matrimonio non si annulla.
Le prove nel diritto privato
Per rendere efficace un diritto, occorre sempre provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; per questo è importante conoscere gli strumenti di prova riconosciuti dall'ordinamento. Le prove documentali si distinguono principalmente in due categorie.
- Atto pubblico: documento redatto da un pubblico ufficiale che presenta le formalità decise dalla legge, con funzione di prova; garantisce la pubblica fede, cioè testimonia ciò che è accaduto davanti al pubblico ufficiale. Le dichiarazioni contenute nell'atto sono però quelle delle parti: se le parti mentono, l'atto conterrà informazioni false;
- Scrittura privata: documento connotato dalla sottoscrizione (firma leggibile) o dalla firma (anche solo una sigla). Le firme possono essere falsificate: la vera persona che ha firmato può dichiarare che la firma non è sua, oppure accettarla. La firma si dice autenticata quando un pubblico ufficiale accerta che è stata effettivamente apposta da quella persona, rendendo superfluo un successivo riconoscimento.
Esistono anche altri strumenti di prova, come le presunzioni, ossia le conseguenze che un giudice trae, con un ragionamento logico, da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
I soggetti diversi dalle persone fisiche
Oltre alla persona fisica, l'ordinamento riconosce come soggetti di diritto anche altre entità.
L'articolo 12 del Codice civile era invece dedicato alle persone giuridiche private (fondazioni, associazioni...), ma è stato abrogato con il DPR 361 del 2000.
Tutta la disciplina dei soggetti diversi dalle persone fisiche si trova oggi in due parti del Codice civile:
- Libro primo: regola gli enti no profit;
- Libro quinto: regola le società.
I soggetti privati diversi dalle persone fisiche si dividono in due grandi categorie:
| Categoria | Sottotipi |
|---|---|
| Enti no profit | "Riconosciuti" (hanno personalità giuridica) e "non riconosciuti" (senza personalità giuridica) |
| Società | "Di persone" (senza personalità giuridica) e "di capitali" (con personalità giuridica) |
Gli elementi che accomunano le persone giuridiche sono:
- La presenza di una pluralità di individui (essenziale per società e associazioni, ma non per le fondazioni);
- Una base patrimoniale.
Le persone giuridiche: elementi costitutivi e riconoscimento
Per essere qualificato come persona giuridica un ente deve possedere alcuni elementi strutturali fondamentali, che ne definiscono l'identità e il funzionamento nei rapporti giuridici.
Gli elementi essenziali sono:
- Scopo: l'attività dei componenti è sempre finalizzata a un obiettivo determinato nell'atto costitutivo;
- Organizzazione: esiste un apparato di organi con funzioni specifiche. È più rigida nelle società (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale), più elastica in associazioni e fondazioni;
- Denominazione e sede: devono risultare dall'atto costitutivo;
- Pubblicità: l'atto costitutivo e tutte le modifiche successive sono pubblici, informazione fondamentale per conoscere patrimonio, capitale sociale e sede, e per renderli opponibili ai terzi.
Come si ottiene il riconoscimento
Le modalità di riconoscimento cambiano a seconda del tipo di ente:
| Tipo di ente | Modalità di riconoscimento | Ufficio competente |
|---|---|---|
| Società | Iscrizione nel registro delle imprese, previo controllo dei requisiti da parte del tribunale | Camera di commercio |
| Persone giuridiche del libro primo (oggi) | Iscrizione nel registro delle persone giuridiche | Prefettura |
In passato le persone giuridiche del libro primo ottenevano il riconoscimento con decreto dell'autorità governativa (art. 12 c.c., ora abrogato). Dal 2000, con il dpr 361/2000, il riconoscimento si ottiene tramite iscrizione nel registro presso la prefettura.
Il riconoscimento richiede il rispetto di tre presupposti:
- Osservanza di tutte le condizioni previste dalle norme di legge;
- Lo scopo deve essere possibile e lecito;
- Il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo.
Se la prefettura rileva ragioni contrarie al riconoscimento, comunica il diniego entro 120 giorni dalla domanda; l'interessato può presentare argomentazioni e documentazione integrativa. Se dopo 30 giorni il prefetto non iscrive l'ente, l'iscrizione si intende negata.
Gli effetti del riconoscimento
Diventare persona giuridica comporta conseguenze rilevanti:
- Autonomia patrimoniale: il patrimonio dell'ente è distinto da quello dei membri, che non rispondono personalmente con i propri beni;
- Capacità di stare in giudizio autonomamente: si cita direttamente la società o la fondazione, non i singoli membri;
- Capacità giuridica piena;
- Capacità di agire generale, non limitata: il potere di agire e rappresentare l'ente spetta agli organi esterni (che possono assumere impegni in nome dell'ente), mentre gli organi interni hanno solo potere di gestione, senza rappresentanza esterna.
Persone giuridiche pubbliche
L'art. 11 c.c. individua le persone giuridiche pubbliche (Stato, Comuni, Province, Regioni, Università, Camere di commercio...), soggette al diritto pubblico e non a quello privato.
Caratteristiche principali:
- Perseguono l'interesse della collettività e si pongono in posizione di supremazia rispetto ai privati nei rispettivi campi di competenza;
- Nascono da un atto di un'autorità amministrativa, sulla base di una previsione di legge.
Persone giuridiche private
L'art. 12 c.c., un tempo dedicato alle persone giuridiche private, è stato abrogato dal dpr 361/2000. Il codice disciplina comunque tre tipi principali di enti privati.
Associazioni (libro primo)
Nell'associazione prevale la volontà degli associati (elemento personale, scopo interno – criterio comunque insufficiente da solo a qualificarle).
- Nasce da un contratto in forma pubblica, redatto da più persone per raggiungere uno scopo comune;
- È no profit, ma lo scopo può essere anche "egoistico", purché non di profitto;
- Può svolgere attività economica solo per integrare i propri mezzi, non come fine.
Fondazioni (libro primo)
Nella fondazione prevale la volontà del fondatore, espressa nell'atto di costituzione (elemento patrimoniale, scopo esterno – anche qui criterio non sufficiente da solo).
- Nasce da un atto unilaterale (un solo soggetto), che può essere un atto pubblico inter vivos oppure un testamento (mortis causa);
- Con l'atto il fondatore destina alcuni beni al raggiungimento di uno scopo;
- Lo scopo deve essere di pubblica utilità, non a favore di singoli, e non può coincidere con gli interessi personali del fondatore;
- Può svolgere attività economica solo per integrare i propri mezzi economici.
Società (libro quinto)
Il terzo tipo di persona giuridica privata, disciplinato dal libro quinto del codice civile.
Organi di associazioni e fondazioni
- Associazione
- Assemblea degli associati (modifica atto, bilancio, esclusioni, scioglimento) + Amministratori (gestione e rappresentanza)
- Fondazione
- Solo Amministratori (gestione); nessuna assemblea, decide il fondatore
L'assemblea degli associati delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati (voto a maggioranza dei presenti); in seconda convocazione delibera a maggioranza a prescindere dal numero dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo/statuto o sciogliere l'associazione serve una maggioranza qualificata.
Impresa sociale
L'impresa sociale è stata introdotta con il decreto legislativo 155/2006. Non costituisce un nuovo tipo di persona giuridica: sia gli enti del libro primo (no profit) sia le società del libro quinto possono assumere questa qualifica.
Soggetti collettivi senza personalità giuridica
Gli articoli dal 36 al 42 del codice civile disciplinano enti collettivi privi di riconoscimento formale ma comunque dotati di soggettività giuridica, perché distinti dagli individui che li compongono.
- Associazioni non riconosciute: possono stare in giudizio (il presidente rappresenta l'associazione); finché dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune. Non hanno una struttura organizzativa fissata dalla legge, ma deve comunque esserci un'assemblea nel rispetto del principio di democraticità;
- Comitati privi di personalità giuridica: hanno soggettività per la stessa distinzione ente/individui.
La fondazione non riconosciuta è ammessa nella prassi ma non è espressamente citata dal codice.
I comitati
I comitati sorgono quando un gruppo di persone, dette promotori, organizza una raccolta fondi; chi contribuisce è definito sottoscrittore.
- Se ottengono il riconoscimento, diventano persone giuridiche assimilabili alle fondazioni;
- Se non riconosciuti, i promotori rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.
In entrambi i casi, il comitato può essere citato in giudizio nella persona del presidente che lo rappresenta.
Il codice del terzo settore
Il legislatore ha recentemente disciplinato in modo organico gli enti no profit con il codice del terzo settore: se le sue norme non sono sufficienti, si applica in via residuale il libro primo del codice civile.
- L'art. 4 elenca gli enti del terzo settore: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni e associazioni con finalità civiche e di solidarietà;
- L'art. 5 indica le attività svolte: socio-sanitarie, accoglienza umanitaria, servizi sociali, ecc.;
- L'art. 8 stabilisce che sono tutti enti no profit, con divieto assoluto di distribuzione di utili e riserve.
Classificazione dei beni
Il concetto di bene ha una duplice dimensione: economica e giuridica. In economia un bene serve a soddisfare bisogni; in diritto, perché sia bene in senso giuridico, deve essere suscettibile di appropriazione (ad esempio l'aria non può appartenere a nessuno, quindi non è bene in senso giuridico).
Le principali categorie di beni
- Materiali e immateriali: i beni materiali sono percepibili con i sensi; quelli immateriali no, ma condividono con l'art. 810 l'idoneità all'appropriazione e alla trattativa giuridica (esempio: un profilo Instagram, un diritto d'autore, entrambi oggi di grande valore economico);
- Mobili e immobili: il bene immobile è ancorato al suolo e perde valore se sradicato (es. case); tutto il resto è mobile. Per i beni immobili la legge richiede requisiti specifici per gli atti giuridici (es. contratto in forma scritta);
- Fungibili e infungibili: il bene fungibile è identificato solo dall'appartenenza a un genere (denaro, grano, pane), quindi è rilevante la quantità; il bene infungibile ha un'identità propria (un quadro d'autore). Per vendere un infungibile basta il consenso; per un fungibile serve anche la separazione materiale del bene;
- Consumabili e inconsumabili: i consumabili perdono individualità con l'uso (una mela); gli inconsumabili durano nel tempo ma non in eterno (un cellulare);
- Divisibili e indivisibili: i divisibili possono essere ridotti senza che le parti perdano la funzione (un immobile a più piani); gli indivisibili perdono la funzione se ridotti (un tandem; un animale vivo è indivisibile ma da morto diventa divisibile);
- Presenti e futuri: i beni presenti esistono già come oggetto di un rapporto giuridico; i futuri non esistono ancora.
Un bene registrato è iscritto in pubblici registri che ne riportano nascita, titolarità e passaggi (es. targa auto, aerei, navi); rientrano qui tutti gli immobili e alcuni beni mobili di rilievo. Anche i prodotti finanziari (denaro, obbligazioni, azioni) sono beni con disciplina particolare.
Frutti, combinazioni di beni e pertinenze
I frutti sono beni che nascono dal godimento di altri beni senza che questi ultimi vengano alterati:
- Frutti naturali: nascono direttamente dal bene, con o senza intervento umano (la mela); prima di staccarsi dalla pianta madre si parla di frutti pendenti;
- Frutti civili: corrispettivo in denaro o beni fungibili derivante dal godimento del bene (es. il canone di locazione di un appartamento).
Le combinazioni di beni si distinguono in:
- Beni semplici: composti da elementi non separabili (una mela);
- Beni composti: formati da componenti diversi separabili (una bicicletta). Se i componenti appartengono a proprietari diversi e sono separabili, ciascuno riprende la propria parte; se non separabili, la proprietà si divide in proporzione al valore dei componenti (regola valida solo per i beni mobili). Se un bene mobile viene incorporato in un immobile, diventa proprietà del proprietario dell'immobile per accessione.
La pertinenza è un bene che accresce in modo durevole l'utilità o il pregio di un altro bene senza diventarne parte integrante (esempio: il bottone della camicia). Richiede due elementi: uno oggettivo (l'accrescimento durevole dell'utilità) e uno soggettivo (la volontà di chi ha unito le due cose).
L'universalità di beni (art. 816 c.c.) è un insieme di beni omogenei, dello stesso tipo, raggruppati e considerati un tutt'uno dall'ordinamento (es. i libri di una biblioteca), pur restando individualmente vendibili. Vale il principio possesso vale titolo: chi acquista in buona fede un singolo bene da chi ne è solo detentore ne diventa comunque proprietario.
Il patrimonio è l'insieme dei rapporti giuridici che fanno capo a un soggetto (beni, diritti e obblighi); le sue componenti attive e passive costituiscono un insieme unitario e non separabile.
Diritti reali e proprietà
I diritti reali attribuiscono al titolare un potere assoluto e immediato sulla cosa, distinguendosi dai diritti di obbligazione, che hanno per oggetto la pretesa di un comportamento da parte di un altro soggetto.
Le caratteristiche dei diritti reali sono:
- Assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di chiunque (erga omnes);
- Immediatezza: il titolare soddisfa il proprio interesse in modo diretto;
- Inerenza: il titolare può opporre il diritto a chiunque vanti un diritto minore sulla cosa;
- Tipicità: esistono solo i diritti reali previsti dalla legge.
La proprietà
Il diritto reale per eccellenza è la proprietà (detta anche diritto reale "in re propria", cioè su cosa propria).
- "Godere" = possibilità di usare la cosa;
- "Disporre" = possibilità di alienare la cosa;
- "Pieno ed esclusivo" = possibilità di usarla come si vuole, escludendo gli altri.
Il diritto di proprietà è un diritto perfetto ma di contenuto variabile, modellabile a seconda delle esigenze. L'art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà:
- Può essere pubblica o privata;
- È riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, godimento e i limiti per assicurarne la funzione sociale;
- Può essere espropriata per motivi di interesse generale, con l'obbligo di indennizzo.
L'art. 43 Cost. aggiunge che la legge può riservare, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato o a enti pubblici determinate imprese riferite a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio di interesse generale.
Modi di acquisto della proprietà
I modi di acquisto si dividono in due categorie:
- Titolo originario
- l'acquirente diventa proprietario indipendentemente dalle vicende precedenti
- Titolo derivativo
- l'acquirente ottiene la proprietà così come era in capo al precedente titolare (es. compravendita)
L'art. 922 c.c. elenca i modi di acquisto della proprietà:
- Contratto: atto di volontà;
- Occupazione: acquisto di cose mobili senza proprietario (cose abbandonate, animali di caccia/pesca);
- Invenzione: ritrovamento di una cosa smarrita; se non si rintraccia il vecchio proprietario, diventa proprietario chi l'ha trovata;
- Accessione: il proprietario del suolo diventa proprietario anche delle cose presenti su di esso (la proprietà si estende verticalmente senza limiti);
- Specificazione: realizzazione di una cosa nuova utilizzando materia altrui;
- Unione o commistione: fusione di cose diverse di proprietari diversi; se separabili, ciascuno può richiedere la separazione, altrimenti la proprietà si ripartisce in proporzione al valore delle cose originarie;
- Usucapione: acquisto a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene mobile o immobile per il periodo stabilito dalla legge (20 anni).
La difesa della proprietà
La maggior parte dei diritti può estinguersi per prescrizione, cioè per il mancato esercizio prolungato nel tempo. La proprietà fa eccezione.
Le azioni a difesa della proprietà
Esistono due azioni di tipo contenzioso (presuppongono una controversia tra le parti):
- Azione di rivendicazione (art. 948 c.c.): azione di antica ascendenza che mira al recupero del bene; è una tutela di tipo petitorio, che richiede la prova del diritto. Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga; se ottiene direttamente dal nuovo possessore la restituzione, è tenuto a restituirgli la somma eventualmente ricevuta in luogo della cosa. Non si prescrive, salvo il caso di acquisto per usucapione da parte di altri;
- Azione negatoria (art. 949 c.c.): concessa al proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa; mira alla non perdita del bene. Se sussistono turbative o molestie, il proprietario può chiedere che ne sia ordinata la cessazione, oltre al risarcimento del danno. Anch'essa è imprescrittibile.
Vi sono poi due azioni di tipo non contenzioso:
- Azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.): quando il confine tra due fondi è incerto, ciascun proprietario può chiederne la determinazione corretta; è ammesso ogni mezzo di prova, e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene alle mappe catastali;
- Azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.): presuppone che il confine sia già certo e mira a far apporre, a spese comuni, i segnali di confine mancanti o non più riconoscibili.
Diritti reali di godimento
I diritti reali sono a numero chiuso (numerus clausus): l'ordinamento non ammette diritti reali "atipici", cioè costruiti liberamente dalla volontà delle parti senza seguire uno schema previsto dalla legge. Si distinguono in due grandi famiglie.
- Diritti reali di godimento: attribuiscono il potere di utilizzare il bene a una persona diversa dal proprietario (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù).
- Diritti reali di garanzia: gravano su beni che fungono da garanzia di un credito; se il debitore non paga, il creditore può soddisfarsi vendendo il bene con preferenza rispetto agli altri creditori. Sono il pegno (su beni mobili, es. un quadro) e l'ipoteca (su beni immobili, es. una casa).
Diritto di superficie
Disciplinato dall'articolo 952, deroga al principio di accessione: normalmente chi è proprietario del suolo diventa automaticamente proprietario di ciò che vi viene costruito, ma con il diritto di superficie il proprietario del suolo può consentire a un terzo di costruire e di diventare proprietario della costruzione.
È un diritto prescrittibile, si estingue se non viene esercitato per 20 anni. Se il diritto è concesso per un tempo determinato, alla scadenza esso si estingue e il proprietario del suolo diventa automaticamente anche proprietario della costruzione.
Enfiteusi
Regolata dall'articolo 957 e seguenti, è tipica del contesto agricolo. Può essere perpetua (senza scadenza) o a tempo, ma in questo caso non può durare meno di 20 anni. Coinvolge due soggetti:
- il concedente, proprietario del fondo che non lo utilizza direttamente;
- l'enfiteuta, che riceve il fondo in godimento.
Il concedente ha il vantaggio di non dover coltivare il fondo; l'enfiteuta, in cambio, deve migliorarlo e pagare un canone. Anche l'enfiteusi è prescrittibile.
- Affrancazione: l'enfiteuta può diventare proprietario del fondo pagando in un'unica soluzione un certo numero di canoni capitalizzati.
- Devoluzione: il concedente può riprendersi il fondo se questo si deteriora o se l'enfiteuta non adempie all'obbligo di migliorarlo.
Usufrutto
Finché dura l'usufrutto, il nudo proprietario conserva le prerogative proprie della proprietà ma perde l'uso e il godimento dei frutti; deve mettere l'usufruttuario nella condizione di godere della cosa. L'usufruttuario, dal canto suo, deve comportarsi come un buon padre di famiglia: può godere del bene ma deve rispettarne la destinazione economica, senza deteriorarlo, e restituirlo così come lo ha ricevuto al termine del diritto.
La durata massima dell'usufrutto coincide con l'intera vita dell'usufruttuario: il diritto è cedibile, ma si estingue comunque alla morte del primo usufruttuario. La custodia e la manutenzione ordinaria spettano all'usufruttuario (che gode del bene), mentre le spese straordinarie restano a carico del nudo proprietario.
Uso e abitazione
L'articolo 1026 disciplina questi diritti "minori" rispetto all'usufrutto, con cui condividono alcuni caratteri. Permettono di servirsi di un bene limitatamente ai bisogni fisici della famiglia e, a differenza dell'usufrutto, non sono cedibili. Chi ha il diritto d'uso di un fondo ma non lo sfrutta interamente contribuisce alle spese in proporzione a quanto effettivamente gode.
Servitù prediali
- Fondo servente: quello gravato dalla servitù, il cui proprietario deve tollerarla.
- Fondo dominante: quello intercluso, che trae vantaggio dalla servitù.
Un principio fondamentale è espresso dalla massima "servitus in faciendo consistere neque": la servitù non può consistere in un obbligo di fare, perché il proprietario del fondo servente è già gravato dal dover tollerare, e non gli si può richiedere ulteriormente un'azione attiva.
Le servitù si costituiscono in due modi:
- Servitù coattive: previste dalla legge; se le parti non raggiungono un accordo, la servitù viene imposta con una sentenza.
- Servitù volontarie: costituite con atti volontari, come un contratto o un testamento.
Esiste inoltre la categoria delle servitù apparenti (quando esistono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio), che possono nascere anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. L'usucapione, oltre a essere modo di acquisto della proprietà, è l'unico modo di costituzione proprio delle sole servitù apparenti.
La disciplina concreta della servitù (entità e modalità di utilizzo) è definita dal titolo, cioè l'atto che la crea e ne fissa i limiti. La servitù si estingue se il proprietario acquista entrambi i fondi oppure per prescrizione ventennale da non uso.
Comunione e condominio
Si parla di comunione quando la titolarità di un diritto (tipicamente la proprietà) fa capo a più soggetti contemporaneamente, anziché a uno solo.
| Tipo di comunione | Caratteristica |
|---|---|
| Volontaria | Dipende dalla volontà dei partecipanti |
| Incidentale | Non dipende dalla volontà dei partecipanti (es. eredità comune); può essere sciolta |
| Forzosa | Non ci si può sottrarre (es. condominio); a differenza dell'incidentale non può essere sciolta |
Per regolare il godimento del bene si utilizzano le quote: un concetto astratto che indica la percentuale ideale di proprietà spettante a ciascuno (si presumono uguali salvo diversa indicazione). In base alla quota si ripartiscono vantaggi e spese, e ciascun partecipante può disporre del proprio diritto e cedere ad altri il godimento nei limiti della sua quota.
L'amministrazione della cosa comune spetta collettivamente ai partecipanti:
- Art. 1102: ciascuno può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione;
- Art. 1104: ciascuno contribuisce alle spese di conservazione e godimento; chi vuole liberarsene può rinunciare al diritto;
- Art. 1105-1108: le modifiche per un miglior godimento spettano a tutti e richiedono la maggioranza — che è una maggioranza di quote, non di numero di persone.
Il condominio degli edifici
Il condominio (art. 1117) è il caso tipico di comunione forzosa applicato agli edifici: coesistono parti di proprietà esclusiva (i singoli appartamenti) e parti comuni (scale, giardini, box, ecc.), che non possono essere cedute o divise separatamente dall'unità immobiliare.
I proprietari non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione e godimento delle parti comuni: ciascuno contribuisce in proporzione al valore della propria proprietà. Figura centrale del condominio è l'amministratore.
Il possesso
Nel linguaggio comune "possesso" è spesso confuso con "proprietà", ma giuridicamente sono concetti diversi: la proprietà è una situazione di diritto, il possesso è una situazione di fatto.
Va distinta dal possesso la detenzione, cioè avere la disponibilità materiale della cosa pur riconoscendo che il diritto spetta ad altri (es. abitare un appartamento in affitto o coltivare un fondo altrui). Il detentore può trasformarsi in possessore attraverso l'interversione, ossia il mutamento della detenzione in possesso, che si verifica solo se l'opposizione nei confronti del proprietario è diretta contro di lui e portata a sua conoscenza.
Buona e mala fede
Il possesso può essere di buona o di mala fede: anche il ladro è possessore, ma il possessore in buona fede gode di una tutela giuridica maggiore.
- Buona fede oggettiva: possesso di chi ignora di ledere l'altrui diritto; si presume e basta che sussista al momento dell'acquisto.
- Buona fede soggettiva: dovere di correttezza e reciproca lealtà di comportamento.
- Mala fede: possesso di chi sa di ledere l'altrui diritto (es. il ladro).
La legge agevola il possessore con due presunzioni:
- Art. 1142 — presunzione di possesso intermedio: chi ha posseduto in un tempo più remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
- Art. 1143 — presunzione di possesso anteriore: il possesso attuale non fa presumere alcun possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo che provi il diritto.
In caso di morte del possessore si ha la successione del possesso: il successore continua a possedere nella medesima posizione e con gli stessi caratteri del defunto (se era in buona o mala fede, la qualifica non cambia).
Possesso vale titolo
Per i beni mobili non soggetti a pubblici registri vale la regola "possesso vale titolo" (art. 1153): se qualcuno acquista un bene mobile in buona fede da chi non ne è il vero proprietario, diventa comunque proprietario del bene.
Azioni a difesa del possesso
- Azione di reintegrazione (art. 1168): spetta al possessore che sia stato spossessato con violenza o clandestinamente. È legittimato a proporla qualsiasi possessore, anche in mala fede, entro un anno dall'evento.
- Azione di manutenzione (art. 1179): tutela il possessore che, pur mantenendo il possesso, subisce molestie di fatto o di diritto (es. perlustrazioni immotivate e ripetute che arrecano disturbo).
Esistono inoltre le azioni di nunciazione, a matrice cautelare, volte a prevenire un danno che minaccia una cosa (spettano sia ai proprietari sia ai possessori):
- Denunzia di nuova opera (art. 1171): quando una nuova opera, iniziata da meno di un anno e non ancora terminata, minaccia di causare un danno.
- Denunzia di danno temuto (art. 1172): quando vi è pericolo di danno grave e imminente derivante da edifici o alberi.
Le obbligazioni
Entrambe le parti devono comportarsi con correttezza e buona fede. La prestazione deve essere economicamente valutabile, ma l'interesse del creditore può anche non essere patrimoniale.
Il diritto del creditore è relativo: può essere fatto valere solo nei confronti del proprio debitore, a differenza dei diritti reali che sono assoluti (valgono erga omnes, cioè verso tutti). Se il debitore non adempie, il creditore può ottenere un risarcimento — proprio perché la prestazione è suscettibile di valutazione economica.
Fonti delle obbligazioni
L'articolo 1173 elenca le fonti delle obbligazioni:
- Contratto: accordo tra due o più parti volto a regolare un rapporto patrimoniale; può essere tipico (disciplinato dalla legge) o atipico.
- Fatto illecito: l'obbligazione nasce contro la volontà di chi sarà obbligato.
- Altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni secondo la legge: la promessa unilaterale, i titoli di credito, la gestione di affari altrui, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa.
Estinzione dell'obbligazione
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta e comporta l'estinzione dell'obbligazione con liberazione del debitore. Se il debitore non esegue la prestazione, o non la esegue esattamente, è inadempiente e scatta la sua responsabilità: dovrà risarcire il danno cagionato al creditore.
Il debitore si libera dalla responsabilità solo se prova che la prestazione è diventata impossibile per cause a lui non imputabili; deve comunque comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia.
- Inadempimento
- Responsabilità del debitore
- Obbligo di risarcimento
- Liberazione solo se impossibilità sopravvenuta non imputabile
Inadempimento tardivo e risarcimento
Nell'inadempimento tardivo il debitore non esegue la prestazione entro i termini stabiliti. Nelle obbligazioni pecuniarie il ritardo comporta automaticamente gli interessi moratori; se questi non bastano a coprire il pregiudizio, il creditore può provare un danno maggiore. Il creditore può richiedere sia il risarcimento sia l'esecuzione della prestazione.
- Risarcimento per equivalente: viene corrisposta una somma di denaro che tiene conto del danno subito e del mancato guadagno.
- Risarcimento in forma specifica: il debitore è tenuto a svolgere una prestazione con un risultato analogo a quello originariamente dovuto.
Il danno si distingue in:
- Patrimoniale: lesione di interessi economici, articolata in danno emergente (perdita o diminuzione del patrimonio) e lucro cessante (mancato guadagno);
- Non patrimoniale: lesione di interessi privi di rilevanza economica, come i diritti inviolabili della persona.
Con la clausola penale, le parti stabiliscono in anticipo l'ammontare del risarcimento dovuto in caso di inadempimento (es. 100 euro al giorno di ritardo). Se il creditore dimostra il danno ma non riesce a quantificarlo, sarà il giudice a determinare la somma dovuta. Il creditore, dal canto suo, deve usare l'ordinaria diligenza e non aggravare la situazione: non viene risarcito per i danni che avrebbe potuto evitare.
Infine, la prestazione si dice fungibile quando è legata al denaro (chiunque può pagare al posto del debitore) e infungibile quando dipendono in modo essenziale dalle qualità personali del debitore.
Modi di estinzione diversi dall'adempimento
L'obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato a estinguersi. Oltre all'adempimento, si estingue per:
- Morte del debitore: solo se la prestazione era infungibile (legata alle qualità del debitore); se fungibile, l'obbligo passa agli eredi.
- Compensazione: quando due persone sono reciprocamente debitrici e creditrici l'una dell'altra per la stessa somma; si estinguono entrambe perché il meccanismo è "soddisfattorio" per entrambe.
- Legale: la legge stabilisce i casi in cui i debiti si compensano;
- Giudiziale: può mancare il requisito della liquidità;
- Volontaria: opera per volontà delle parti anche senza tutti i requisiti.
- Confusione: le qualità di debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona (es. il debitore diventa erede del creditore); non si può essere creditori di sé stessi.
- Novazione: estinzione dell'obbligazione per volontà delle parti, sostituita da una nuova obbligazione diversa per oggetto o per titolo.
- Soggettiva: cambia uno dei soggetti (debitore o creditore);
- Oggettiva: cambia l'oggetto o il titolo della vecchia obbligazione.
- Remissione: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, totale o parziale (nessuno può essere costretto a ricevere un favore).
- Impossibilità sopravvenuta: situazione che impedisce l'adempimento. Se è definitiva, la prestazione non potrà mai più eseguirsi; se temporanea, al termine dell'impedimento si potrà ancora adempiere. Se è totale la prestazione non può proprio adempiersi, se parziale se ne può adempiere solo una parte.
Trasferimento dell'obbligazione
Si distinguono due tipi di successione nei rapporti giuridici:
- Successione a titolo universale: tutti i rapporti si trasferiscono da un soggetto a un altro (es. l'erede).
- Successione a titolo particolare: si trasferisce un solo rapporto specifico (es. il trasferimento di un singolo credito o debito).
Trasferimento del credito
- Delegazione attiva: accordo tra creditore, debitore e un terzo soggetto: il creditore delega il debitore a effettuare la prestazione verso un soggetto terzo.
- Cessione del credito: accordo tra il creditore (cedente) e un terzo (cessionario), che acquista il diritto di credito nei confronti del debitore (ceduto); quest'ultimo è esterno all'accordo ma deve comunque esserne avvisato. Per la cessione è richiesto un corrispettivo.
Trasferimento del debito (delegazione)
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Delegazione commutativa | Serve l'approvazione del creditore per il cambio di debitore; se il creditore non accetta, i due debitori restano affiancati |
| Delegazione liberatoria | Il creditore libera il debitore originario da quanto dovrebbe adempiere |
| Delegazione di pagamento (delegatio solvendi) | Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, che paga per suo conto |
| Delegazione di debito (delegatio promittendi) | Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, che promette di pagare in futuro |
| Delegazione pura | La promessa non fa riferimento ai rapporti di provvista e di valuta |
| Delegazione titolata | Il delegato, al momento del pagamento, fa riferimento al rapporto di valuta |
Nella terminologia della delegazione: delegante = debitore originario, delegato = nuovo debitore, delegatario = creditore. Il rapporto di valuta è quello tra delegante e delegatario.
Due figure affini alla delegazione:
- Espromissione: accordo tra un terzo e il creditore, in cui il terzo si impegna a pagare il debito di un altro debitore (es. un genitore che paga il debito del figlio).
- Accollo: accordo tra il debitore e un terzo, che si assume l'onere di pagare al posto del debitore.
Il contratto: prime nozioni
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico (gli altri due negozi giuridici sono il matrimonio e il testamento, ma il contratto resta il più rilevante).
Il negozio giuridico (concetto che non compare direttamente nel codice civile) è l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Il contratto può essere usato anche per cedere un diritto reale.
Il contratto si caratterizza per l'autonomia riconosciuta ai privati: attraverso di esso possono gestire liberamente i propri interessi.
Gli elementi essenziali del contratto
Il contratto, per essere definito tale, deve possedere 4 elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Si chiamano "essenziali" proprio perché la loro mancanza determina la nullità del contratto.
1. L'accordo
L'accordo è l'incontro delle volontà delle parti. Se la volontà manca del tutto, l'accordo è nullo; se invece è viziata (caduta in errore, raggirata con dolo o costretta con violenza), il contratto è annullabile.
L'accordo si forma attraverso due elementi:
- la proposta (l'iniziativa di uno dei contraenti);
- l'accettazione (la risposta dell'altra parte).
Il contratto si conclude nel momento in cui il proponente riceve notizia dell'accettazione. Il proponente può fissare un termine entro cui l'accettazione deve arrivare; può comunque accettare valida un'accettazione tardiva, ma deve dichiararlo espressamente. Se l'accettante modifica qualcosa della proposta, non si ha più accettazione ma una nuova proposta.
Se tra proposta e accettazione il proponente muore o diventa incapace, la proposta perde automaticamente efficacia. Fa eccezione il caso dell'Articolo 1329: se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca non è possibile.
Un caso particolare è l'offerta al pubblico: una proposta indirizzata a destinatari non individuati (es. il prezzo esposto su uno scaffale del supermercato). In questi casi non si può trattare: o si accetta o non si accetta, e il contratto si conclude con l'accettazione dell'interessato. La revoca dell'offerta al pubblico deve avvenire nella stessa forma dell'offerta originaria e produce effetti anche verso chi era già venuto a conoscenza dell'offerta iniziale.
2. La causa
La causa è la funzione economico-sociale del contratto. Esistono due teorie sulla sua definizione: la teoria della causa astratta e quella della causa concreta.
- Nei contratti tipici la causa in astratto è sempre presente ed è lecita (meritevole di tutela), ma potrebbe mancare nel caso concreto: per questo va sempre valutata anche in concreto.
- Nei contratti atipici occorre invece verificare la causa anche in astratto, perché non è scontato che esista: bisogna controllare se il contratto atipico non previsto dal legislatore sia giustificato dal punto di vista economico e sociale.
La causa può mancare fin dall'origine (contratto nullo) oppure venire a mancare successivamente (mancanza sopravvenuta). Anche una causa illecita rende il contratto nullo.
3. L'oggetto
L'oggetto è la prestazione dovuta dalle parti (può consistere in un fare, un dare o un non fare). L'oggetto, come la prestazione, deve essere:
- possibile (deve poter realizzarsi materialmente);
- lecito (non contrario al buon costume o a norme imperative);
- determinato (definito in modo univoco) o determinabile (il contratto deve indicare i criteri per definirlo in un momento successivo).
Si parla di illiceità dell'oggetto quando è il bene stesso ad essere illecito.
4. La forma
La forma è il modo in cui viene manifestata la volontà. È richiesta come requisito solo quando la legge lo prevede espressamente: la regola generale è infatti la libertà delle forme. Se la forma prescritta non viene rispettata, il contratto è nullo.
| Tipo di forma | Esempio | Caratteristica |
|---|---|---|
| Orale | Contratto di assicurazione | Valido anche a voce, ma per provarlo serve la forma scritta |
| Scritta | Compravendita di immobili | Richiesta a pena di nullità, con trascrizione dal notaio |
| Atto pubblico | Donazione | Richiesta a pena di nullità |
La forma può inoltre distinguersi in:
- forma ad substantiam: richiesta per la validità stessa dell'atto (es. forma scritta per trasferire immobili);
- forma ad probationem: non incide sulla validità, ma è l'unico mezzo per provare l'esistenza del negozio (es. contratto di assicurazione).
Elementi accidentali del contratto
Oltre agli elementi essenziali, il contratto può contenere elementi accidentali: non sono previsti dal codice e non sono indispensabili, ma le parti possono liberamente decidere di introdurli.
- Condizione: avvenimento futuro e incerto da cui le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto.
- Sospensiva: il contratto diventa efficace solo al verificarsi dell'evento.
- Risolutiva: il contratto produce effetti da subito, ma li perde se l'evento si verifica.
- Illecita: rende il contratto nullo.
- Impossibile sospensiva: rende nullo il contratto.
- Impossibile risolutiva: il contratto resta valido come se la condizione non fosse mai stata apposta.
- Meramente potestativa: dipende dal solo arbitrio di una delle parti.
- Termine: avvenimento futuro e certo. Può essere iniziale (da cui il contratto comincia a produrre effetti) o finale (da cui cessa di produrli).
- Modo o onere: clausola accessoria che si appone a un negozio a titolo gratuito (es. donazione), per imporre al beneficiario un ulteriore dovere di condotta o di astensione, in vista di uno scopo aggiuntivo.
Classificazione dei contratti
I contratti si possono classificare secondo diversi criteri, riassunti nella tabella seguente:
| Criterio | Categoria | Caratteristica |
|---|---|---|
| Effetti | A effetti obbligatori | Fanno nascere obbligazioni da adempiere |
| Effetti | A effetti reali | Trasferiscono diritti in base al principio consensualistico (Art. 1376) |
| Perfezionamento | Reali | Serve anche la consegna della cosa (es. mutuo, pegno) |
| Sacrificio economico | A titolo oneroso | Entrambe le parti sostengono un sacrificio |
| Sacrificio economico | A titolo gratuito | Solo una parte sostiene il sacrificio |
| Certezza del sacrificio | Commutativi | Il sacrificio di entrambe le parti è certo |
| Certezza del sacrificio | Aleatori | Il sacrificio è certo solo per una parte (es. assicurazione) |
| Durata | Ad esecuzione istantanea | La prestazione si esegue una sola volta |
| Durata | Di durata | Un'attività si prolunga nel tempo |
Fanno eccezione al principio generale:
- Contratto a favore di terzi (Art. 1411): è valida la stipulazione a favore di un terzo se lo stipulante ha un proprio interesse (es. assicurazione sulla vita a beneficio dei familiari). Le parti sono lo stipulante (chi contratta a favore del terzo) e il promittente (chi si obbliga a eseguire la prestazione verso il terzo).
- Contratto per persona da nominare (Art. 1401): una delle parti nomina un altro soggetto che prenderà il suo posto nel contratto, acquistandone diritti e assumendone obblighi.
Rappresentanza
La rappresentanza si verifica quando un soggetto (il rappresentante) si sostituisce a un altro (il rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo.
Il potere di rappresentanza si attribuisce tramite la procura, un atto negoziale e unilaterale che consente al rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato. La procura può essere:
- generale: attribuisce un potere generalizzato;
- speciale: riguarda un'unica operazione.
Il falsus procurator è colui che contratta come rappresentante senza averne i poteri, oppure eccedendo i limiti dei poteri conferiti. In questo caso il contratto è inefficace, cioè non produce effetti, proprio per tutelare il soggetto il cui nome è stato falsamente usato. Il contraente danneggiato può comunque rivolgersi al falso rappresentante per chiedere il risarcimento del danno.
Esistono due tipi di rappresentanza:
- diretta: il rappresentante agisce nell'interesse altrui e dichiara di agire in nome del rappresentato (presenti sia mandato che procura);
- indiretta: il rappresentante agisce nell'interesse altrui ma non dichiara di farlo (presente il mandato, ma non la procura).
Il rappresentante deve curare l'interesse del rappresentato; quando questo non accade, il legislatore prevede due rimedi:
- Conflitto di interessi (Art. 1394): il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda di quest'ultimo, se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo.
- Contratto con sé stesso (Art. 1395): il rappresentante conclude il contratto con sé stesso (es. ha la procura per vendere un bene e lo acquista lui stesso, risultando sia venditore che acquirente).
Clausola penale e caparra
Questi due strumenti servono a disciplinare in anticipo le conseguenze dell'inadempimento, evitando successive controversie sul risarcimento.
La clausola penale stabilisce preventivamente la somma dovuta a titolo di risarcimento in caso di inadempimento. Il creditore non può pretendere più di quanto stabilito nella clausola; il giudice può però ridurla equamente se ritenuta eccessiva.
- Se il contratto viene adempiuto, la caparra deve essere restituita.
- Se è inadempiente chi ha dato la caparra, l'altra parte può recedere e trattenerla come risarcimento.
- Se è inadempiente chi l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere e chiedere il doppio della caparra.
Risoluzione del contratto
La risoluzione è lo scioglimento del vincolo contrattuale quando il contratto non può più raggiungere gli interessi cui miravano le parti.
- Inadempimento
- oppure Impossibilità sopravvenuta della prestazione
- oppure Eccessiva onerosità sopravvenuta
- Il contratto si risolve
- Risoluzione per inadempimento: uno dei contraenti non esegue la prestazione dovuta.
- Risoluzione per impossibilità sopravvenuta: l'obiettivo non può più essere raggiunto (totale o parziale).
- Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: si crea uno squilibrio tra i valori delle prestazioni.
Si può considerare anche una quarta ipotesi: l'alterazione della base contrattuale, quando viene alterato il presupposto su cui il contratto era stato costruito.
La clausola risolutiva espressa (Art. 1456) permette ai contraenti di stabilire in anticipo che il contratto si risolva se una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo le modalità stabilite. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra di volersene valere (es. un abito da sposa ordinato che non arriva in tempo per il matrimonio).
Una prestazione è invece inesigibile quando non può essere pretesa.
Invalidità: nullità e annullabilità
Un contratto è invalido quando presenta un vizio strutturale. Le forme di invalidità sono due: nullità e annullabilità.
Nullità
Il contratto è nullo se manca uno degli elementi essenziali (accordo, causa, oggetto, forma) oppure se uno di essi è gravemente viziato. È considerata la forma di invalidità più grave.
Caratteristiche dell'azione di nullità:
- imprescrittibile: non è soggetta a prescrizione (salvi gli effetti dell'usucapione);
- insanabile (Art. 1423): il contratto rimane nullo anche se in futuro dovesse produrre effetti; non è ammessa la convalida, salvo che la legge disponga diversamente. È però possibile la conversione del contratto nullo (Art. 1424), con cui le parti accettano le conseguenze di un contratto diverso da quello nullo;
- dichiarativa: la sentenza del giudice si limita a dichiarare la nullità, che esiste già prima della sentenza (a differenza dell'annullabilità).
Il contratto può essere anche parzialmente nullo: la nullità colpisce solo una parte se il resto del contratto può essere salvato; se invece la parte nulla era essenziale, si annulla l'intero contratto.
Annullabilità
A differenza della nullità, l'annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte interessata, cioè da chi è legittimato a chiederla.
| Caratteristica | Nullità | Annullabilità |
|---|---|---|
| Chi può farla valere | Chiunque abbia interesse | Solo la parte interessata |
| Prescrizione | Imprescrittibile | 5 anni |
| Sanabilità | Insanabile | Sanabile con convalida |
| Effetto della sentenza | Dichiarativo | Costitutivo |
Con la convalida, la parte interessata dichiara di voler mantenere in vita il contratto pur essendo annullabile, rinunciando all'azione di annullamento.
Le cause di annullabilità sono:
- incapacità: se una parte è incapace di intendere e di volere, può chiedere l'annullamento;
- vizi del consenso (errore, dolo, violenza): situazioni che alterano la volontà contrattuale rendendola anomala. In presenza del vizio la volontà non manca del tutto, ma è diversa da quella che si sarebbe formata senza il vizio.
I vizi del consenso
I tre vizi del consenso sono errore, dolo e violenza: ciascuno rende il contratto annullabile a determinate condizioni.
Errore
L'errore è una falsa rappresentazione della realtà. Per causare l'annullabilità del contratto deve essere essenziale e riconoscibile.
- È essenziale (Art. 1429) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, sull'identità della persona dell'altro contraente, o quando è stata la ragione unica o principale del contratto.
- È riconoscibile (Art. 1431) quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto accorgersene.
Dolo
- Dolo determinante: il contratto non sarebbe stato concluso senza l'inganno → il contratto è annullabile.
- Dolo incidente: il contratto si sarebbe comunque concluso, ma a condizioni diverse → il contratto resta valido, ma il contraente in mala fede deve risarcire il danno.
- Dolo omissivo: il raggiro consiste nell'omettere elementi fondamentali che dovevano essere comunicati alla controparte.
Violenza
Caratteri della violenza (Art. 1435): deve fare impressione su una persona sensata e farle temere un male ingiusto e notevole per sé o per i propri beni; si valutano anche età, sesso e condizione della persona.
- Timore reverenziale (Art. 1437): non è causa di annullamento, perché non costituisce una vera minaccia ma un semplice atteggiamento di soggezione verso persone importanti.
- Minaccia di far valere un diritto (Art. 1438): può causare annullamento solo se diretta a ottenere vantaggi ingiusti.
Successione
La successione è il passaggio di diritti o rapporti giuridici da un soggetto (il dante causa) a un altro (l'avente causa).
Successione mortis causa
La successione mortis causa riguarda il passaggio di diritti e rapporti giuridici dalla persona defunta ad altri soggetti. Questa forma di successione esiste per evitare che il patrimonio del de cuius (il defunto) rimanga senza titolare: se non ci sono eredi, o se questi non accettano l'eredità, il successore legittimo diventa lo Stato.
Il patrimonio viene assegnato secondo le modalità espresse dal defunto nel testamento, unico atto unilaterale ammesso mortis causa. Tuttavia queste modalità non sono del tutto libere: esiste una quota di riserva (o quota legittima) che spetta agli eredi legittimari — coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori o nonni). Se il de cuius non ha previsto nulla per loro nel testamento, i legittimari possono comunque rivendicare questa quota, avendone diritto.
Il patrimonio è l'insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo al de cuius.
La successione mortis causa può essere di due tipi:
- a titolo universale (riguarda l'eredità): l'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius;
Erede e legatario: le differenze fondamentali
Quando si apre una successione occorre distinguere due figure che rispondono in modo diverso del patrimonio del defunto. La successione a titolo particolare riguarda il legato, cioè uno o più diritti determinati che il de cuius ha scelto di destinare a una persona specifica tramite testamento; questa persona è il legatario, che riceve solo quel bene e non l'intero patrimonio.
Le differenze principali tra erede e legatario sono elencate di seguito:
| Aspetto | Erede | Legatario |
|---|---|---|
| Debiti ereditari | Risponde con il proprio patrimonio se accetta puramente e semplicemente | Risponde solo nei limiti della cosa ricevuta |
| Accettazione | Serve accettazione dell'eredità | Si acquista senza accettazione (ma si può rinunciare) |
| Individuazione | Riceve tutto o una quota del patrimonio | Riceve beni determinati |
Esistono anche legati previsti direttamente dalla legge (legati ex lege), come il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sulla casa familiare.
Le due forme di legato in favore dei legittimari
Il legato può porsi in due rapporti diversi con la quota di riserva spettante ai legittimari:
- Legato in sostituzione di legittima: il de cuius attribuisce un bene o una somma al posto della quota di riserva. Il legittimario può accettarlo rinunciando al resto, oppure rifiutarlo e chiedere la quota di legittima.
- Legato in conto di legittima: il bene o la somma si aggiungono alla quota di riserva per completarla; il legittimario può chiedere un supplemento se la quota non è ancora piena.
Comunione ereditaria e apertura della successione
Quando più eredi succedono insieme si crea una comunione ereditaria: ogni bene del patrimonio (per esempio ogni immobile) appartiene contemporaneamente a tutti gli eredi in quota. Per assegnare i singoli beni a ciascun erede occorre sciogliere la comunione tramite un atto di divisione ereditaria, redatto dal notaio.
La successione si apre nel momento della morte della persona. La morte presunta, dichiarata dopo 10 anni di assenza, produce gli stessi effetti della morte naturale ai fini dell'apertura della successione.
Dal momento della morte si distinguono due concetti:
- Vocazione ereditaria: esiste un chiamato all'eredità, ma questi non può ancora accettare (ad esempio perché non è ancora nato).
- Delazione ereditaria: il chiamato può accettare concretamente l'eredità.
I patti successori nulli si dividono in tre categorie:
- Istitutivi: si stabilisce chi sarà erede.
- Dispositivi: si dispone di un'eredità futura altrui.
- Abdicativi: una persona rinuncia in anticipo a diritti su un'eredità non ancora aperta.
Capacità di succedere e indegnità
Può succedere ogni persona fisica nata e in vita al momento dell'apertura della successione, ma anche i nascituri, i figli non ancora concepiti di una persona già vivente, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.
Solo il de cuius, finché è in vita, può riabilitare l'indegno, restituendogli la capacità di succedere.
Rappresentazione e accrescimento
Questi due meccanismi servono a stabilire chi riceve la quota di un chiamato che non può o non vuole accettare l'eredità.
- Figlio/fratello/sorella non accetta
- Subentrano i suoi discendenti
- Si applica la rappresentazione
La rappresentazione opera solo quando il chiamato mancante è figlio, fratello o sorella del de cuius: in tal caso subentrano i suoi discendenti nella stessa quota. Il de cuius può comunque prevedere sostituzioni diverse nel testamento.
L'accrescimento si applica invece quando il chiamato mancante non è né figlio, né fratello, né sorella: la sua quota va ad accrescere quella degli altri chiamati che hanno già accettato. Servono tre presupposti:
- più chiamati nello stesso testamento, in parti uguali;
- un chiamato che non può o non vuole accettare;
- impossibilità di applicare la rappresentazione.
Successione legittima
Quando manca il testamento, o questo non copre l'intero patrimonio, interviene la successione legittima, cioè quella disciplinata direttamente dalla legge.
Gli eredi legittimi, in ordine, sono:
- Il coniuge: il coniuge separato mantiene gli stessi diritti, quello divorziato no (salvo l'eventuale assegno divorzile). Se non ci sono figli, ascendenti né fratelli/sorelle, il coniuge riceve l'intero patrimonio.
- I figli: comprendono figli naturali, legittimi e adottivi, tutti con pari diritti tra loro in assenza di testamento.
- Gli ascendenti, poi fratelli e sorelle, poi altri parenti fino al sesto grado, in mancanza dei precedenti.
- Lo Stato, in assenza di ogni erede legittimo.
| Situazione familiare | Quota coniuge | Quota figli |
|---|---|---|
| Un solo figlio | metà | metà |
| Più figli | un terzo | il resto diviso tra i figli |
| Nessun figlio, ma ascendenti/fratelli | due terzi + diritto di abitazione e uso mobili | — |
Successione necessaria e quota di riserva
La successione necessaria tutela gli interessi dei parenti più stretti del defunto (i legittimari), garantendo loro una parte del patrimonio anche contro la volontà espressa nel testamento.
Il patrimonio si immagina quindi diviso in due parti: la quota disponibile, di cui il de cuius può disporre liberamente, e la quota di riserva, destinata per legge ai legittimari.
Le quote variano a seconda della composizione familiare:
- Solo coniuge (senza figli né ascendenti): riserva pari alla metà del patrimonio.
- Coniuge e un figlio: un terzo al coniuge, un terzo al figlio, un terzo disponibile.
- Coniuge e più figli: un quarto al coniuge, metà da dividere tra i figli, un quarto disponibile.
- Coniuge e ascendenti (senza figli): metà al coniuge, un quarto agli ascendenti, un quarto disponibile.
- Solo ascendenti (senza coniuge né figli): un terzo.
- Ascendenti con coniuge: un quarto.
Al coniuge spettano inoltre, in aggiunta alla propria quota, il diritto di abitazione della casa familiare e il diritto di uso dei mobili: questi diritti non riducono la quota di riserva.
Come si calcola la lesione della legittima
Per verificare se la quota di riserva è stata lesa occorre eseguire un calcolo preciso:
- Relictum (valore dei beni al momento della morte)
- si sottraggono i debiti
- si aggiungono le donazioni fatte in vita
- si ottiene il patrimonio su cui calcolare le quote (art. 540 c.c. e seguenti)
Se dal calcolo risulta una lesione, il legittimario può proporre l'azione di riduzione per ridurre prima le disposizioni testamentarie lesive e, se non bastano, anche le donazioni fatte in vita, partendo dalla più recente fino alle più antiche.
Se l'azione di riduzione viene accolta, il donatario deve restituire in tutto o in parte quanto ricevuto, fino a reintegrare la quota dei legittimari. Se invece i legittimari scelgono di non agire, il testamento resta pienamente efficace.
Termini e tutela dei terzi acquirenti
Morte del de cuius
decorrono i termini per l'azione di riduzione
10 anni
termine per agire se la lesione deriva da una donazione, oppure dalla data di accettazione dell'eredità se deriva da disposizioni testamentarie
20 anni
oltre questo termine dalla trascrizione della donazione, l'acquisto del terzo è sempre salvo
Se chi ha ricevuto una donazione rivende il bene a un terzo a titolo oneroso, e la vendita viene trascritta prima della domanda di riduzione dei legittimari, prevale la trascrizione anteriore e la vendita resta valida. L'acquisto del terzo è comunque sempre salvo se sono trascorsi 10 anni dalla morte del donante oppure se la donazione è stata trascritta da più di 20 anni.
Il testamento: caratteri generali
Il testamento contiene di solito disposizioni patrimoniali (destinazione di beni e rapporti giuridici attivi e passivi), ma può contenere anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
Alcune regole fondamentali:
- Il testamento può essere redatto solo dal proprietario del patrimonio: non è ammesso il testamento congiuntivo, cioè un unico atto con testamenti di più persone.
- È sempre revocabile fino all'ultimo istante di vita del testatore: vale sempre l'ultimo testamento in ordine di tempo.
- Non possono fare testamento: il minorenne, l'interdetto per infermità di mente, l'incapace naturale.
- Non possono ricevere per testamento: l'indegno non riabilitato, l'amministratore di sostegno (salvo sia coniuge, parente entro il quarto grado o convivente), il notaio e chi ha scritto materialmente un testamento segreto.
Forma del testamento
Il testamento deve avere forma scritta: quello orale è nullo. Sono ammesse solo le forme previste dalla legge.
Forme ordinarie:
- Testamento olografo: scritto interamente a mano dal testatore, con firma e data. Se non è scritto a mano o manca la firma è nullo; se manca solo la data è annullabile.
- Testamento pubblico: il testatore espone la propria volontà al notaio davanti a due testimoni; il notaio scrive l'atto con termini tecnici (non sotto dettatura) e lo legge alla fine davanti a tutti. Viene firmato da notaio, testatore e testimoni.
- Testamento segreto: composto da due atti distinti. La scheda testamentaria può essere scritta a mano dal de cuius oppure a macchina da altri, ma va sempre firmata dal testatore. Il notaio redige poi il verbale di ricevimento. È indispensabile che il testatore sappia leggere.
Forme speciali:
- Testamenti speciali: redatti in circostanze eccezionali (a bordo di un aereo, di una nave che affonda, da militari in guerra). Possono non rispettare le regole ordinarie, ma perdono efficacia dopo 3 mesi dalla cessazione della causa che ha impedito il ricorso alle forme ordinarie.
La revoca del testamento può essere espressa (dichiarazione esplicita nel nuovo testamento) o tacita (le disposizioni precedenti si intendono revocate se contraddette dal nuovo testamento).
I singoli contratti: la vendita
Si passa ora dallo studio delle successioni a quello dei singoli tipi contrattuali, a partire dalla vendita.
Oggetto della vendita può essere qualsiasi bene o diritto trasferibile. Normalmente non servono forme particolari, ma la forma scritta è richiesta a pena di validità per la vendita di beni immobili, di diritti reali immobiliari e per la vendita di eredità.
Il trasferimento si verifica, di regola, alla semplice conclusione del contratto, per effetto del consenso delle parti (principio consensualistico). Si distinguono due tipologie:
- Vendita con effetto reale immediato: l'oggetto deve esistere attualmente nel patrimonio del venditore ed essere individuato; le parti vogliono il trasferimento immediato.
- Vendita obbligatoria: gli effetti reali si producono in un momento successivo alla stipulazione, al verificarsi di determinati eventi.
Le obbligazioni principali delle parti sono:
- il compratore deve pagare il prezzo e, salvo patto contrario, le spese della vendita;
- il venditore deve consegnare la cosa e fargli acquistare la proprietà del diritto.
Se il venditore non consegna la cosa, o ne consegna una diversa, il compratore può scegliere tra domandare l'adempimento o la risoluzione del contratto secondo le regole generali. Regole speciali si applicano invece quando il venditore consegna la cosa pattuita ma non fa acquistare al compratore il relativo diritto: qui operano la garanzia per evizione e la garanzia per i vizi.
Il mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio: acquista diritti e assume obblighi personalmente, senza aver ricevuto una procura dal mandante. Questo lo distingue dal mandato con rappresentanza, dove invece il mandatario spende il nome del mandante.
L'obbligo fondamentale del mandatario è eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia. Specularmente, il mandante deve:
- somministrare al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato;
- rimborsargli le spese sostenute;
- pagargli il compenso pattuito.
Il rapporto di mandato ha carattere personale, perché fondato sulla fiducia reciproca tra le parti. Per questo si estingue con la morte, l'interdizione o l'inabilitazione di una delle parti, oppure per revoca del mandante o rinuncia del mandatario. Se il mandato è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere liberamente in qualsiasi momento, dando però un congruo preavviso.
La transazione
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata oppure prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro.
Perché ci sia vera transazione occorre che ciascuna parte ottenga vantaggi minori rispetto a quanto pretendeva inizialmente, ma maggiori di quanto era disposta a riconoscere l'altra parte. La transazione deve essere provata per iscritto.
L'appalto
L'appalto è il contratto con cui una parte (l'appaltatore) assume, organizzando i mezzi necessari e gestendo l'attività a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio per conto del committente, dietro un corrispettivo in denaro.
Se l'opera o il servizio è eseguito da un artigiano, da un piccolo imprenditore o da un lavoratore manuale autonomo, si parla invece di contratto d'opera, che però segue sostanzialmente la stessa disciplina dell'appalto.
Alcune regole specifiche governano lo svolgimento del rapporto:
- l'esecuzione non può essere data in subappalto senza l'autorizzazione del committente;
- la morte dell'appaltatore non scioglie automaticamente il contratto, ma il committente può recedere se gli eredi non danno affidamento per la buona esecuzione;
- durante i lavori il committente può controllarne lo svolgimento e apportare variazioni al progetto;
- il committente può recedere dal contratto, ma deve rimborsare all'appaltatore spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno.
Al termine dell'opera il committente ha diritto di verificarla prima di riceverne la consegna. L'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera: il committente può chiedere la risoluzione del contratto se i difetti la rendono del tutto inadatta alla destinazione, oppure può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo. L'azione per la garanzia ha una prescrizione breve.
Le obbligazioni possono nascere da diverse fonti; oltre al contratto e al fatto illecito, l'ordinamento individua altri atti e fatti idonei a produrle.
Il contratto è un accordo tra due o più parti finalizzato a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale; può essere tipico (disciplinato dalla legge) o atipico (costruito liberamente dalle parti). Il fatto illecito genera invece un'obbligazione contro la volontà di chi ne sarà gravato.
Gli atti e fatti idonei a produrre obbligazioni, disciplinati specificamente dal legislatore, sono cinque:
- Promessa unilaterale
- Titoli di credito
- Gestione di affari altrui
- Pagamento dell'indebito
- Arricchimento senza causa
La promessa unilaterale
Le promesse unilaterali derivano dalla volontà di una sola parte e producono effetti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Le tre figure tipizzate sono:
| Tipo | Caratteristica |
|---|---|
| Promessa di pagamento | un soggetto promette di pagare una somma determinata |
| Ricognizione di debito | un soggetto riconosce di essere debitore di un altro |
| Promessa al pubblico | promessa rivolta a chiunque compia un'azione o si trovi in una data situazione |
La promessa al pubblico diventa vincolante non appena viene resa pubblica con mezzi idonei a raggiungere i destinatari. Può essere revocata solo per giusta causa, e la revoca deve essere resa pubblica con le stesse modalità della promessa originaria; non è più revocabile, però, una volta che l'azione richiesta è stata compiuta. Se più persone hanno diritto alla ricompensa, prevale chi per primo ha dato notizia al promittente.
I titoli di credito
I titoli di credito hanno una struttura assimilabile a quella della promessa e garantiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro. La materia, molto ampia, non viene approfondita in questa sede.
La gestione di affari altrui
In linea generale non è consentito intromettersi negli affari altrui senza averne il potere. Tuttavia, la legge ammette la gestione di affari altrui come lecita quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni:
- il titolare dell'interesse si trova in una situazione che gli impedisce di provvedere da sé;
- il gestore interviene spontaneamente, senza esservi obbligato;
- non vi è un divieto esplicito da parte dell'interessato.
Verificati questi tre presupposti, il gestore è tenuto a proseguire l'intervento ed eseguire tutti gli obblighi che avrebbe un mandatario, come se agisse in virtù di un contratto di mandato. Occorre poi distinguere due situazioni:
- con spendita del nome: se il gestore agisce anche in nome dell'interessato, quest'ultimo resta vincolato dalle obbligazioni assunte per lui (ad esempio pagherà lui l'idraulico chiamato);
- senza spendita del nome: se il gestore agisce solo per conto dell'interessato senza spenderne il nome, sarà poi l'interessato a dover liberare il gestore dalle obbligazioni che questi ha assunto per risolvere la necessità.
Il pagamento dell'indebito
Ogni spostamento di ricchezza deve avere una giustificazione, una causa. Quando ciò manca, sorge l'obbligazione di restituire quanto ricevuto. Si distinguono due fattispecie:
In entrambi i casi chi ha ricevuto la prestazione deve restituirla, con alcune distinzioni pratiche:
- se si tratta di denaro o cose fungibili, va restituito l'importo equivalente o la stessa quantità di cose; possono essere dovuti anche gli interessi, che decorrono dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto era in malafede, oppure dal giorno della domanda se era in buona fede;
- se l'oggetto era una cosa determinata, va restituita quella stessa cosa. Se però nel frattempo è stata alienata a terzi, occorre distinguere: se il terzo acquirente è in buona fede, sarà dovuta solo la restituzione dell'importo pagato; se è in malafede, si dovrà restituire la cosa oppure il suo valore (che potrebbe anche essere superiore al prezzo pagato).
L'arricchimento senza causa
Si configura quando una persona si arricchisce a spese di un'altra senza che vi sia una causa che giustifichi tale arricchimento. È essenziale che esista un nesso diretto tra l'arricchimento dell'uno e l'impoverimento dell'altro.
L'illecito civile indica un comportamento contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce la violazione di un dovere o di un obbligo.
Il comportamento che dà luogo all'illecito può essere:
- omissivo: violazione di un obbligo di non fare;
- commissivo: violazione diretta della legge.
Nozione e condizioni del matrimonio
Il matrimonio può essere inteso in due accezioni distinte:
La celebrazione realizza una decisione presa dagli sposi già da tempo. In caso di rottura del fidanzamento, può essere chiesta la restituzione dei doni fatti in vista del matrimonio (art. 80 c.c.).
Per poter celebrare validamente il matrimonio devono ricorrere alcune condizioni necessarie:
- diversità di sesso degli sposi: la sua mancanza determina l'inesistenza del matrimonio;
- raggiungimento della maggiore età (art. 84 c.c.): il matrimonio contratto senza l'età minima è nullo;
- assenza di interdizione per infermità di mente in capo agli sposi;
- rispetto del principio monogamico: nessuno può avere contemporaneamente più coniugi;
- assenza di un vincolo matrimoniale precedente ancora civilmente valido;
- assenza di impedimenti derivanti da vincoli di parentela o affinità tra gli sposi.
La celebrazione deve essere preceduta dalla pubblicazione: affissione alla porta del municipio di un atto con le generalità degli sposi e il luogo della celebrazione. Deve avvenire nei comuni di residenza degli sposi e durare almeno otto giorni, per avvertire eventuali terzi interessati che vogliano segnalare impedimenti od opporsi. Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente in municipio, secondo le forme dell'art. 107 c.c.
Il consenso matrimoniale
Il matrimonio richiede il consenso di entrambi gli sposi: se manca la capacità di intendere e di volere al momento della celebrazione, per qualunque causa anche transitoria, il matrimonio è invalido.
Il consenso può inoltre mancare per simulazione o essere viziato da violenza, timore o errore:
- violenza: minaccia di un male, esercitata per estorcere il consenso e limitare la libertà di decisione del minacciato;
- timore: equiparato alla violenza quando abbia carattere di eccezionale gravità;
- errore: il matrimonio può essere impugnato per errore sull'identità della persona, oppure per errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è considerato essenziale quando sia stato determinante del consenso e riguardi in particolare:
- l'esistenza di una malattia fisica o psichica, o di un'anomalia sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- l'esistenza di condanne penali di una certa gravità;
- lo stato di gravidanza dovuto a un terzo.
Infine, il consenso può essere escluso per simulazione: il matrimonio è impugnabile da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto, prima delle nozze, di non adempiere agli obblighi coniugali e di non esercitare i diritti che ne derivano.
Invalidità del matrimonio
Le cause di invalidità possono riguardare due ambiti distinti:
- ragioni di ordine pubblico legate alla struttura della famiglia;
- vizi che colpiscono l'esistenza o l'integrità del consenso.
Alla prima categoria appartengono la mancanza della libertà di stato, gli impedimenti di parentela, affinità, adozione e l'impedimento da delitto. In questi casi il matrimonio può essere impugnato non solo dagli sposi, ma anche dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da chiunque abbia un interesse legittimo e attuale e la nullità è insanabile. L'impugnazione per mancanza dell'età minima può invece essere proposta dai coniugi, da ciascuno dei genitori o dal pubblico ministero. Le cause di invalidità legate al consenso possono essere fatte valere soltanto dallo sposo il cui consenso è mancato o è stato viziato.
L'invalidità vizia il rapporto fin dalla sua costituzione, ma occorre distinguere diverse ipotesi quanto agli effetti:
- i figli nati o concepiti dopo la dichiarazione di nullità sono comunque considerati legittimi, salvo il caso in cui la nullità derivi da bigamia o incesto e il matrimonio sia stato contratto in mala fede da entrambi i coniugi: in tal caso i figli avranno solo lo stato di figli naturali riconosciuti, senza necessità di riconoscimento da parte dei genitori;
- quanto ai coniugi, tutto dipende dal loro stato soggettivo (buona o mala fede) al momento della celebrazione.
Se invece entrambi i coniugi erano in buona fede, la sentenza di nullità elimina il rapporto solo per l'avvenire (matrimonio putativo): fino alla pronuncia si producono gli effetti di un matrimonio valido. Il giudice può inoltre disporre a carico di uno di essi, per un periodo massimo di tre anni, l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno periodico proporzionato alle esigenze di quest'ultimo, purché privo di redditi adeguati e non passato a nuove nozze.
Se uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio si producono solo in suo favore, non anche a favore dell'altro. Se la nullità è imputabile a uno dei coniugi o a un terzo, questi sono responsabili del danno verso il coniuge in buona fede: l'indennità è decisa dal giudice anche in mancanza di prova del danno effettivamente subito, e deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. Il coniuge a cui sia imputabile la nullità è inoltre tenuto agli alimenti nei confronti del coniuge in buona fede, se non vi sono altri obbligati.
Il matrimonio religioso e i Patti Lateranensi
Con i Patti Lateranensi il matrimonio canonico diventa rilevante per lo Stato italiano, producendo effetti civili al pari del matrimonio civile. Nasce così il matrimonio concordatario, che consente ai cattolici di celebrare un solo rito, davanti al parroco, valido sia per la Chiesa sia per lo Stato.
Perché il matrimonio celebrato dal parroco produca anche effetti civili occorre che:
- il parroco, dopo la celebrazione secondo il rito canonico, dichiari che a quel matrimonio sono attribuiti anche effetti civili e dia lettura agli sposi degli articoli del codice civile su diritti e doveri dei coniugi;
- il matrimonio venga trascritto nei registri dello stato civile.
Restano comunque regolate dalla legge civile le questioni relative agli effetti del matrimonio (diritti e doveri dei coniugi, rapporti con i figli) e alle vicende successive del vincolo, in particolare separazione e divorzio. Anche le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci ai fini civili.
La legge consente anche ai non cattolici di celebrare un'unica cerimonia con effetti sia religiosi sia civili: la celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e dall'accertamento dell'assenza di impedimenti. Il ministro del culto dà lettura degli articoli del codice civile e compila l'atto, che deve trasmettere entro cinque giorni all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione. Il matrimonio così trascritto produce effetti civili dal giorno della celebrazione; a differenza del matrimonio concordatario, però, resta regolato esclusivamente dalla legge italiana anche quanto ai requisiti di validità.
Il matrimonio produce effetti sia nei rapporti tra i coniugi sia nei confronti dei figli. Sul piano personale, impone reciprocamente:
- fedeltà;
- assistenza morale e materiale (cure in caso di malattia, collaborazione nel lavoro e nelle incombenze domestiche, con misura variabile a seconda delle condizioni economiche e sociali);
- collaborazione;
- coabitazione, intesa come scelta di vivere sotto lo stesso tetto.
Nei confronti dei figli, il marito si presume padre dei figli nati dalla moglie durante il matrimonio; entrambi i genitori sono obbligati a mantenere, educare e istruire la prole.
Le decisioni sull'indirizzo della vita familiare e sulla residenza devono essere concordate dai coniugi; in caso di disaccordo è previsto l'intervento del giudice. Se la condotta di un coniuge causa grave pregiudizio all'integrità fisica, morale o alla libertà dell'altro, il giudice può ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre l'allontanamento dalla casa familiare, con eventuale divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'altro coniuge (la stessa regola si applica ai conviventi).
Gli sposi possono scegliere, mediante convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale applicabile alla loro famiglia. In assenza di convenzione, si applica automaticamente la comunione legale.